L'Agenzia delle Dogane ha pubblicato sul proprio sito web il software e le istruzioni per la presentazione delle domande di rimborso delle accise sul gasolio consumato nel 3° trimestre 2019 (1° luglio - 30 settembre).
Per i consumi di gasolio di questo periodo, la dichiarazione necessaria per usufruire dei benefici fiscali previsti - restituzione in denaro o utilizzo in compensazione dello stesso - dovrà essere presentata dal 1° al 31 ottobre 2019.
Vediamo quali sono i requisiti e le procedure per accedere al beneficio.
Disponibilità del software online - Sul sito Internet dell’Agenzia www.adm.gov.it (seguendo il percorso: Dogane ð In un click ðAccise ð Benefici per il gasolio da autotrazione ð Benefici gasolio autotrazione 3° trimestre 2019) è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al terzo trimestre.
Per chi non utilizza il Servizio Telematico Doganale, il contenuto della dichiarazione di consumo presentata in forma cartacea deve essere riprodotto su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB), da consegnare insieme alla dichiarazione stessa.
Chi può ricevere le dichiarazioni - Sono competenti alla ricezione delle dichiarazioni gli uffici delle Dogane: a) per le imprese nazionali quello territorialmente competente rispetto alla sede operativa dell’impresa o, nel caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale dell’impresa o alla principale tra le sedi operative; b) per le imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia quello territorialmente competente rispetto alla sede di rappresentanza dell’impresa; c) per le imprese comunitarie non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia quello di Roma I.
Per facilitare l’individuazione dell’Ufficio delle Dogane territorialmente competente esiste un elenco pubblicato al link: https://www.adm.gov.it/portale/lagenzia/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-degli-uffici
/indirizzi-e-organigramma-periferico-area-dogane/uffici-dogane
Importo rimborsabile - Per quanto riguarda la misura del beneficio riconoscibile, questa è pari a 214,18 euro per 1.000 litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° luglio ed il 30 settembre 2019.
Chi ha diritto al rimborso - Per il trasporto di cose hanno diritto all’agevolazione tutti i soggetti che effettuano attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 ton, esercitata: da persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi; da persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito; da imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione Europea, in possesso dei requisiti previsti dall’UE per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
Modalità per la fruizione dei rimborsi - Per il godimento dell’agevolazione con il Modello F24 deve essere utilizzato il Codice Tributo 6740.
Inoltre, rispetto ai crediti riconosciuti con riferimento ai consumi effettuati a decorrere dal 2012, non operano le limitazioni previste dall’art. 1, comma 53, della legge n. 244/2007 e di conseguenza tali crediti potranno essere compensati, anche se l’importo complessivo annuo dei crediti d’imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese (Quadro RU del modello di dichiarazione dei redditi) superi il limite di 250.000 euro, indicato dallo stesso art. 1.
Per l’accreditamento su conto corrente in altroStato UE è richiesta l’indicazione dei codici BIC (Bank identification code) e IBAN (International bank address number).
Documentazione giustificativa dei consumi - I trasportatori sono tenuti a provare i consumi mediante le relative fatture di acquisto.
In questo senso è obbligatorio, per la fruizione del rimborso, indicare nella fattura elettronica la targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti.
Chi è escluso dall’agevolazione - A decorrere dal 1° gennaio 2016 non può essere rimborsato il gasolio per autotrazione consumato dai veicoli di categoria euro 2 o inferiore.
A questo scopo, nella dichiarazione trimestrale di rimborso, l’esercente attesta puntualmente l’insussistenza di tale condizione che impedisce il riconoscimento del credito d’imposta e dichiara che il gasolio consumato non è stato impiegato per il rifornimento dei veicoli di categoria euro 2 o inferiore.
Sono classificabili come appartenenti alle categorie euro 0 o inferiore i veicoli la cui carta di circolazione non riporta alcun riferimento alla normativa dell’UE, mentre per l’individuazione delle nuove categorie escluse euro 1 ed euro 2 si rinvia alla disciplina comunitaria di settore.
Invio telematico delle dichiarazioni - Gli interessati possono trasmettere le proprie dichiarazioni anche per mezzo del Servizio Telematico Doganale - EDI.
In questo caso devono richiedere all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, qualora non ne siano già in possesso, l’abilitazione all’utilizzo del Servizio.
Le istruzioni per la richiesta dell’abilitazione e le modalità tecniche ed operative di trasmissione dei dati sono disponibili sul sito dell’Agenzia (www.adm.gov.it).
Per la predisposizione dei file con le dichiarazioni, si può utilizzare il software presente sul sito oppure fare riferimento al “tracciato record”, nella sezione “Accise ð Benefici per il gasolio da autotrazione ð Benefici gasolio autotrazione 3° trimestre 2019 ð Software gasolio autotrazione 3° trimestre 2019, per predisporre autonomamente i file da inviare.
Termini di utilizzo del credito maturato nel precedente trimestre - I crediti maturati per i consumi nel secondo trimestre dell’anno potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2020.
Da tale data decorre il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, che dovrà quindi essere inoltrata entro il 30 giugno 2021.
Ricordiamo infine che chi viene ammesso alla fruizione dell’agevolazione sulla base di dichiarazioni non veritiere decade dai benefici eventualmente conseguiti, a meno che i dati siano irregolari, ma non falsi: in tal caso l’esercente deve regolarizzare la situazione, pena l’improcedibilità dell’iter di riconoscimento del credito.
Fonte: www.uominietrasporti.it
CO.S.A.R ( Consorzio Servizi Autotrasportatori Riuniti) è una società italiana con sede a Torino specializzata nei servizi per le aziende di autotrasporto.
Compila il form per avere qualsiasi tipo di informazione o conoscere servizi e prodotti utili per la tua azienda.
Ti risponderemo nel più breve tempo possibile!