Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito chiarimenti su come devono essere compilate le autorizzazioni italiane rilasciate agli Stati con i quali vige un Accordo bilaterale sul trasporto stradale delle merci.
In particolare, la “portata utile/loading capacity” da apporre nel campo specifico è data dalla differenza tra la massa complessiva a pieno carico e la tara, se eventualmente presenti soltanto questi dati sulla carta di circolazione.
La circolare chiarisce che questi dati non sono considerati essenziali per la validità del titolo autorizzativo ai fini del controllo su strada e l’eventuale mancanza non può di conseguenza essere sanzionata.
Diversi Accordi bilaterali consentono l’aggancio di un semirimorchio diverso da quello dell’andata, nel viaggio di ritorno, nella logica di agevolare la maggiore flessibilità possibile nell’organizzazione stessa del trasporto. In questo caso deve sempre essere apposta la targa del secondo semirimorchio, sotto la targa del primo, con la scritta “changed”.
Allo stesso modo, potrà essere indicato il dato relativo alla massa/portata del secondo semirimorchio, da apporre dopo il dato relativo al primo.
Fonte: Rivista Tir
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