Con il recente decreto legge 105 del 23 luglio 2021 Il Governo ha fissato una serie di regole per fronteggiare la pandemia e mettere in sicurezza le attività sociali ed economiche. La novità più importante è che lo stato di emergenza nazionale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021. Poi sono state fissate le modalità di utilizzo del ‘Green Pass‘ e i nuovi criteri per la “colorazione” delle Regioni, con la modifica dei parametri per classificare le fasce di rischio (zone bianche, gialle, arancioni e rosse).
Molte conferme per l’autotrasporto e le regole stabilite nei precedenti provvedimenti dello scorso marzo.
Lo slittamento dello stato d’emergenza inciderà sulla proroga della validità di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, tra i quali autorizzazioni per trasporti eccezionali, patenti, CQC e CFP. La scadenza di validità era stata infatti fissata al 29 ottobre, ma se verrà applicato lo stesso criterio – la proroga di validità estesa fino a 90 giorni successivi alla cessazione dello stato d’emergenza – il termine della validità terminerà il 27 gennaio 2022. Si aspetta comunque una circolare che chiarirà l’argomento.
Per il personale viaggiante permane poi l’obbligo di compilazione del formulario digitale di localizzazione o PLF (reperibile al link https://app.euplf.eu/#/) o, se impossibilitati, dell’autocertificazione cartacea che potrà essere utilizzata in caso di impedimenti tecnologici e inviata al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio.
Il DL conferma l’efficacia fino al 31 dicembre 2021 delle disposizioni del DPCM del 2 marzo 2021, che consentiva, in presenza e anche a distanza, lo svolgimento di corsi abilitanti e prove teoriche/pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole. Corsi e prove riguardano il conseguimento e la revisione delle patenti di guida, delle abilitazioni professionali e di ogni ulteriore titolo richiesto per l’esercizio dell’attività di trasporto; i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori; i corsi sull’utilizzo del tachigrafo; i corsi per il conseguimento e rinnovo del certificato di formazione professionale per i conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose (svolti dalle autoscuole e da altri enti di formazione); i corsi di formazione e abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal MIMS.
Si raccomanda poi che le attività professionali siano svolte ove possibile in smart working; che sia eventualmente differenziato l’orario di ingresso del personale; che siano incentivati le ferie e i congedi retribuiti nonché effettuate operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro. È stata anche prorogata fino al 31 dicembre 2021 la possibilità per i datori di lavoro di attivare il lavoro agile semplificato per i propri dipendenti, comunicando al ministero del Lavoro, in via telematica e senza necessità di stipulare l’accordo individuale, i nominativi dei lavoratori coinvolti e la data di cessazione dell’attività in modalità agile.
Infine, sempre nel DPCM del 2 marzo scorso, cui il decreto legge fa espresso rinvio, si trova anche l’obbligo di rispettare il protocollo di aprile sulle misure per il contrasto al Covid-19 sottoscritto fra Governo e parti sociali e soprattutto per le imprese di trasporto e logistica l’altro protocollo sottoscritto tra Governo e parti sociali il 20 marzo 2020.
Ricordiamo anche le norme più generali sul Green Pass, che a partire dal 6 agosto 2021 sarà obbligatorio per spostarsi tra regioni in zona rossa o arancione e nel territorio dell’UE. Il GP dovrà essere esibito per poter svolgere o accedere a specifiche attività (eventi pubblici, servizi per la ristorazione al chiuso, accesso a cinema, teatri, musei, stadi, piscine e palestre).
Il Green Pass è rilasciato a chi ha concluso il ciclo di vaccinazione (con certificato valido per 9 mesi); a chi ha effettuato la prima dose di vaccino (valido dal 15° giorno successivo alla somministrazione); a chi è guarito dal virus (validità 6 mesi); a chi ha effettuato un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo (con validità 48 ore).
Fonte: Uomini e Trasporti
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