Il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha emanato una circolare che fornisce alcune precisazioni sul requisito di idoneità finanziaria e stabilimento, alla luce dei Regolamenti Ue n. 2020/698 e n. 2021/267. In particolare sottolinea come ci sia più tempo per chi, a causa dell’emergenza Covid, non sia in grado di dimostrare la capacità finanziaria.
Le imprese che vogliono ottenere l’autorizzazione per l’esercizio alla professione di autotrasportatore su strada e l’iscrizione al REN devono dimostrare la sussistenza del requisito fornendo una pertinente documentazione a seconda della modalità prescelta, ovvero:
mediante attestazione rilasciata da un revisore contabile iscritto al registro dei revisori contabili, tenuto presso il Consiglio dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che certifichi, in base all’analisi dei conti annuali, che l’impresa dispone di un capitale e di riserve non inferiori all’importo determinato sulla base del computo degli autoveicoli in propria disponibilità. In questo caso i valori contabili da prendere a riferimento vanno desunti da bilancio di esercizio che risulta approvato e depositato nel medesimo anno in cui le imprese sono tenute a fornire prova della sussistenza annuale del requisito di idoneità finanziaria o, se del caso, nell’anno che precede;
mediante attestazione rilasciata sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da istituti bancari, compagnie di assicurazione o intermediari finanziari;
mediante polizza di responsabilità civile professionale, limitatamente ai primi due anni di esercizio della professione. Dal terzo anno non è più consentito dimostrare la sussistenza del requisito attraverso questa polizza di responsabilità civile professionale.
La circolare precisa anche che le imprese devono inviare ogni anno all’autorità competente tutta la documentazione volta a dimostrare il mantenimento del requisito di idoneità finanziaria.
Gli UMC, qualora constatino la carenza del requisito a seguito di attestazioni rilasciare dal revisore sulla base dei valori di riferimento relativi all’esercizio contabile per l’anno 2020 (in cui è incluso il periodo 1° settembre 2020-31 dicembre 2020 considerato come periodo di crisi) e per l’anno 2021 (periodo 1° gennaio 2021 – 30 giugno 2021, considerato parte restante del periodo di crisi) ovvero di quelle rilasciate sulla base delle altre modalità, possono prolungare il termine (previsto dall’art. 13 del regolamento 1071/2009) fino a un massimo di 12 mesi.
La possibilità di concedere l’estensione da 6 a 12 mesi si applica anche nel caso in cui l’UMC competente, constatando nel periodo 1° settembre 2020 – 30 giugno 2021, la carenza del requisito di stabilimento per la mancata disponibilità di veicoli delle imprese autorizzate per l’esercizio della professione su strada, abbia avviato il procedimento di cui all’art. 13, che non sia già concluso. Il periodo complessivo concesso alle imprese per la regolarizzazione dei requisiti non potrà comunque eccedere l’arco temporale dei dodici mesi continuativi.
Fonte: Rivista Tir
CO.S.A.R ( Consorzio Servizi Autotrasportatori Riuniti) è una società italiana con sede a Torino specializzata nei servizi per le aziende di autotrasporto.
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