Con una modifica all’articolo 22 del decreto legislativo 286 del 2005, che ha recepito in Italia la direttiva comunitaria sulla Carta di qualificazione del conducente adibito a trasporti di cose o di persone (CQC), il recente decreto legge trasporti 10 settembre 2021, n. 121 (art. 1, comma 5) ha confermato che a tutti coloro che hanno conseguito una patente di guida in Italia, di categoria C (per la conduzione di automezzi adibiti al trasporto di cose) o D (per autoveicoli trasporto passeggeri superiori a 9 posti), l’avvenuta qualificazione professionale iniziale, nonché la formazione periodica quinquennale sarà comprovata unicamente mediante l’apposizione sulla medesima patente del codice unionale armonizzato “95”.
Ciò in quanto residuavano ancora alcuni casi di vecchi autisti in possesso di due documenti: la patente di guida ancora in formato cartaceo e la card CQC (in formato plastificato).
Con questa modifica normativa, quindi, tutti gli autisti di automezzi per il trasporto di cose in particolare dovranno avere un solo documento di guida, denominato “patenteCQC”, nel retro del quale viene annotato il codice unionale armonizzato 95, nella stessa riga della patente C posseduta e alla scadenza della stessa, che dimostra che lo stesso conducente ha conseguito la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose e la data di scadenza della qualificazione iniziale ovvero della formazione periodica.
Per i conducenti titolari di patente rilasciata da altri Stati, invece, la CQC sarà ancora comprovata da un distinto documento denominato "carta di qualificazione del conducente formato card".
Fonte: Rivista Tir
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