La Direzione generale per la motorizzazione del Mims è intervenuta in merito alle operazioni di revisione dei mezzi di massa superiore alle 3,5 Ton. Lo ha fatto con due circolari entrambe del 13 settembre.
La prima fissa i requisiti tecnici dei locali e delle attrezzature fisse e mobili, peril riconoscimento di idoneità delle sedi esterne destinate allo svolgimento delle operazioni di revisione dei veicoli di massa a pieno carico maggiore di 3,5 Ton, e i termini entro cui adeguare le sedi già accreditate alla data del 13 settembre.
Per il Ministero, per “sedi esterne si intendono quelle predisposte dai richiedenti che le detengono a titolo di proprietà ovvero in quanto messe a disposizione da un terzo mediante esibizione di un titolo di disponibilità e che siano state comunque riconosciute idonee dall'UMC territorialmente competente.” Tra i requisiti richiesti figurano: la presenza di un collegamento al CED ministeriale; l’esistenza di spazi dedicati alla revisione, separati da quelli di altre attività eventualmente svolte. Se non già acquisita agli atti dell’Ufficio, si prevede la presentazione di una planimetria quotata con indicazione – tra l’altro - delle dimensioni principali del locale, le dimensioni dei varchi di ingresso e in uscita e l’ubicazione delle attrezzature fisse.
Una volta entrato a regime l’affidamento ai privati delle revisioni, i centri avranno due anni di tempo per adeguarsi ai requisiti dimensionali che stabilirà un prossimo decreto, a pena di decadenza dell’autorizzazione.
La circolare prevede poi che l’idoneità dei locali venga comprovata da parte del titolare/legale rappresentante dell’impresa, presentando tra l’altro copia del certificato prevenzione incendi in corso di validità rilasciato dal competente Comando provinciale dei VV.F, laddove si tratti di attività comprese nel DPR 151/2011; diversamente, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesta il rispetto nei locali delle norme antincendio. Richiesta anche la copia di stralcio del DVR, per i rischi connessi con l’attività e l’uso delle attrezzature impiegate dagli ispettori di revisione, e le conseguenti misure di prevenzione e protezione.
La nota Mims prevede anche i requisiti di conformità delle attrezzature fisse tra cui la prova fari, opacimetro, banco prova-giochi conforme alle norme vigenti, ponte sollevatore fisso o fossa d’ispezione (per queste ultime, non verranno ritenute idonee quelle prive di accesso laterale che, causa la lunghezza, non permettano una rapida evacuazione del personale addetto alle verifiche dul mezzo), e di quelle mobili; queste ultime sono utilizzabili purché permettano agli ispettori di poter effettuare tutte le prove consentite dalle attrezzature fisse, e nel rispetto delle altre prescrizioni su locali e documentazione stabilite dal Ministero.
Per quanto riguarda l’entrata in vigore delle disposizioni, sono immediatamente operative per le sedi esterne di nuovo allestimento e quindi verificate al momento della domanda mentre per i centri già autorizzati, gli adeguamenti saranno fatti due anni (quindi, entro il 13 settembre 2023).
La seconda circolare rende invece operativa la figura degli Ispettori ausiliari, ovvero ex funzionari tecnici del Mims già abilitati ad effettuare gli accertamenti tecnici. Questi soggetti possono iscriversi all’elenco degli Ispettori disponibili ad effettuare attività di revisione dei veicoli con massa complessiva maggiore di 3,5 Ton.
Fonte: Rivista Tir
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