Le autorità di controllo di uno Stato membro possono sanzionare le violazioni commesse dall’autista nel territorio di un altro Stato membro solo in materia di tempi di guida e riposo e non in materia di cronotachigrafo. Lo ha stabilito una sentenza della Corte di Giustizia europea del 9 settembre scorso, alla luce della formulazione dell’art. 19, comma 2 del Regolamento 561/2006 in materia di tempi di guida e di riposo. Infatti, il comma 2 di questo articolo prevede che uno Stato membro autorizzi “le autorità competenti a infliggere una sanzione a un’impresa e/o un conducente per un’infrazione al presente regolamento (quindi, al Regolamento 561/2006 NdR) rilevata sul suo territorio e per la quale non sia già stata imposta una sanzione, anche qualora detta infrazione sia stata commessa sul territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo.”
La disposizione, rileva la Corte, circoscrive la possibilità di sanzionare le infrazioni commesse in un altro Stato membro a quelle relative al Regolamento 561/2006, mentre nessun accenno viene fatto al Regolamento sul cronotachigrafo (3821/85, poi abrogato dal Regolamento 165/2014).
Fonte: Rivista Tir
CO.S.A.R ( Consorzio Servizi Autotrasportatori Riuniti) è una società italiana con sede a Torino specializzata nei servizi per le aziende di autotrasporto.
Compila il form per avere qualsiasi tipo di informazione o conoscere servizi e prodotti utili per la tua azienda.
Ti risponderemo nel più breve tempo possibile!