Il tema delle sanzioni legate all’uso non corretto del cronotachigrafo è sempre di stretta attualità. Proprio di recente la Corte di Giustizia Europea si era espressa con una sentenza sulle violazioni della norma del tachigrafo, affermando che le infrazioni commesse in uno Stato non sono sanzionabili in un altro.
Vista l’importanza di questa sentenza e considerata l’istruttoria in corso da parte della Commissione UE sulle violazioni dei limiti di velocità accertate tramite tachigrafo, per cui l’organo di controllo deve limitarsi a quelle commesse con certezza su territorio italiano, il Ministero dell’Interno ha colto l’occasione per chiarire condizioni e modalità con cui questi controlli devono avvenire.
Per quanto riguarda la contestazione delle violazioni dei limiti di velocità, il Ministero precisa che:
In merito alle modalità di acquisizione dei dati, al fine di garantire la solidità del dato e non pregiudicare l’efficacia probatoria dell’accertamento, è necessario seguire determinati accorgimenti:
Inoltre, i risultati ottenuti con accertamento indiretto mediante tachigrafo devono essere corretti a favore del trasgressore, calcolando la tolleranza dovuta all’imprecisione del tachigrafo che, secondo quanto previsto dal regolamento UE 165/2014, è pari a 6 km/h.
Per facilitarvi ulteriormente la conoscenza sull’argomento vi riproponiamo un episodio di K44 Risponde.
Fonte: Uomini e Trasporti
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