Con una circolare del 19 ottobre l’Ispettorato nazionale del Lavoro ha fornito chiarimenti
sulle violazioni relative a due nuove fattispecie di distacco transnazionale di lavoratori introdotte dal d.lgs 122/2020, di recepimento della direttiva Ue 957 del 2018.
Le principali modifiche introdotte da detto decreto riguardano riguardato la previsione di una specifica disciplina per le ipotesi di doppi distacchi o distacchi a catena di lavoratori somministrati, un rafforzamento del nucleo delle tutele già previste dalla legislazione vigente per i lavoratori distaccati e l’ampliamento del livello di tutele per i lavoratori coinvolti in distacchi di lunga durata.
Il distacco a catena (in ingresso e in uscita) ricorre quando i lavoratori somministrati da una agenzia ad una impresa utilizzatrice avente sede nel medesimo o in un altro Stato membro, siano inviati a rendere la prestazione lavorativa presso un’altra impresa – c.d. destinataria – avente sede in un ulteriore Stato membro.
In particolare, il distacco a catena in ingresso si verifica quando i lavoratori somministrati vengano impiegati in Italia su richiesta di un’impresa utilizzatrice avente sede in uno Stato membro diverso dall’Italia che intrattiene il rapporto commerciale con l’agenzia di somministrazione avente sede nello stesso Paese della utilizzatrice o in altro Stato membro. In particolare deve rispettare i seguenti requisiti:
il distacco deve originare necessariamente da una prestazione di servizi di somministrazione di lavoro (primo anello della catena);
l’agenzia di somministrazione e l’impresa utilizzatrice possono aver sede presso lo stesso Stato membro o in Stati membri differenti, in ogni caso diversi dall’Italia;
il rapporto commerciale in virtù del quale il lavoratore fa il proprio ingresso in Italia (secondo anello della catena) non può essere una somministrazione di manodopera, ma deve trattarsi di un rapporto commerciale di diversa natura, rientrante nella più vasta accezione di prestazione transnazionale di servizi che può consistere, ad esempio, in un contratto di appalto/subappalto oppure in un distacco infragruppo o presso filiale dell’impresa utilizzatrice, con sede in Italia.
Si realizza invece un distacco a catena in uscita dall’Italia quando l’impresa con sede in Italia, utilizzatrice di lavoratori somministrati da agenzia stabilita in uno Stato membro, invia gli stessi presso un terzo e differente Stato membro in esecuzione di una prestazione di servizi che, anche in tal caso, non può consistere in un ulteriore contratto commerciale di somministrazione di lavoro.
La circolare individua poi una serie di disposizioni comuni ad entrambe queste tipologie di distacco. Da segnalare in particolare la precisazione che il lavoratore è considerato distaccato dall’agenzia di somministrazione con la quale intercorre il rapporto di lavoro; per cui, nonostante il lavoratore sia interessato da ulteriori invii presso operatori con sede in diversi Stati membri, l’agenzia di somministrazione rimane sempre responsabile del trattamento economico e normativo e degli adempimenti formali (obbligo comunicazione distacco, nomina referenti in Italia, obbligo di applicazione delle condizioni di lavoro e occupazione più favorevoli).
Fonte: Rivista Tir
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