La disciplina del «distacco» nel mercato del lavoro rappresenta un fenomeno di grande attualità, soprattutto nel settore dei trasporti. Di recente abbiamo dedicato a questo argomento un’ampia inchiesta in cui abbiamo evidenziato come il tentativo di abbassare il costo del lavoro inviando conducenti oltre i confini nazionali abbia portato a sospettare che, dietro questa pratica, si celino troppo spesso casi di sfruttamento e dumping. Si tratta di una vera e propria piaga sociale ed economica che il Pacchetto Mobilità ha cercato in qualche modo di lenire, in vario modo e con tappe diverse.
Oggi vogliamo approfondire, invece, un particolare aspetto relativo al distacco transnazionale, quello del cosiddetto doppio distacco (o distacco «a catena»). Lo spunto per discuterne ce lo offre una recente circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), che ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle novità contenute nel Decreto Legislativo n.122/2020 – in vigore dal 30 settembre 2020 – in materia di distacco transnazionale di lavoratori all’estero (per la precisione negli stati membri dell’Unione Europea) attraverso agenzie di somministrazione di lavoro.
Distacchi a catena in entrata e in uscita
La circolare chiarisce innanzitutto una distinzione tra due ipotesi:
Vediamo insieme di cosa si tratta. Nel primo caso, cioè nel distacco in entrata, l’agenzia di somministrazione con sede in un altro Stato dell’Unione europea invia il dipendente in Italia per una prestazione di servizi presso un’impresa utilizzatrice estera, la quale a sua volta stipula un rapporto commerciale (appalto, subappalto, distacco infragruppo) con un’impresa italiana.
Il distacco in uscita, invece, prevede che il lavoratore venga inviato dall’agenzia di somministrazione estera ad un’impresa italiana, la quale distacca invece il lavoratore di nuovo all’estero (fonte: FiscoeTasse.com).
Il datore di lavoro è sempre e soltanto l’agenzia di somministrazione
In entrambi i casi, sottolinea la circolare in base alla nuova disciplina, il lavoratore risulta sempre dipendente dell’agenzia di somministrazione con la quale è stato stipulato il primo rapporto di lavoro e, anche nel caso di ulteriori distacchi che si possono susseguire nei diversi Stati membri, il soggetto responsabile del trattamento economico contrattuale e di tutti gli adempimenti connessi resta in ogni caso l’agenzia di somministrazione datrice di lavoro.
L’intento del legislatore infatti, afferma l’ispettorato, è individuare un unico soggetto datore di lavoro che deve farsi carico degli obblighi contrattuali, informativi e amministrativi (es. obbligo di comunicazione del distacco, nomina di referenti in Italia, obbligo di applicazione delle condizioni di lavoro e occupazioni più favorevoli ecc.).
La circolare ribadisce inoltre che questa disciplina trova applicazione solo alle agenzie di somministrazione stabilite in un paese Ue, restando escluse tutte le imprese di fornitura di manodopera aventi sedi in Paesi extra Ue.
Per i trasporti fa fede la Direttiva UE 2020/1057
Sempre la stessa circolare dell’INL, poi, specifica che questa disciplina esclude dal suo ambito di applicazione le «prestazioni transnazionali di servizi nel settore del trasporto su strada fino al 2 febbraio 2022», data entro la quale gli Stati membri dovranno provvedere al recepimento della direttiva UE 2020/1057 del 15 luglio 2020 (direttiva che modifica le precedenti 67/2014 e 22/2006 sul distacco dei conducenti).
Il Decreto Legislativo n.122/2020, dunque, non si applica ai trasporti su strada. In tema di regolamentazione di distacco a catena dei conducenti il riferimento è infatti la Direttiva sopra citata, direttiva di cui si attende il recepimento entro il 2 febbraio del prossimo anno, data a partire dalla quale dovranno applicarsi le sue disposizioni.
Cosa prevede la Direttiva
Giova a questo punto ricordare che, tra gli elementi più importanti da considerare in relazione alla Direttiva UE 2020/1057, quest’ultima interviene proprio su una serie di norme sul distacco dei conducenti. Tra queste, è sicuramente da segnalare quella che specifica che i conducenti professionali che effettuano servizi di trasporto merci o passeggeri dovranno avere diritto alla parità di retribuzione a parità di lavoro nello stesso luogo.
Altra norma importante riguarda l’applicazione del principio secondo cui se un’operazione è organizzata in modo da mantenere intatto il collegamento tra il lavoro del conducente e il paese di stabilimento, il conducente sarà escluso dalle norme in materia di distacco. In virtù di ciò le operazioni di trasporto bilaterale sono esplicitamente escluse.
Inoltre, nel percorso verso il paese di destinazione e nel percorso di ritorno è consentita un’ulteriore attività di carico/scarico merci in entrambe le direzioni, oppure nessuna attività nel percorso di andata e fino a due attività nel percorso di ritorno senza che ciò rientri nel regime di distacco. A ciò, va aggiunto che il trasporto internazionale in transito attraverso il territorio di uno Stato membro non costituisce una situazione di distacco.
Fonte: Uomini e Trasporti
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