Costituisce una prima assoluta in Italia la sentenza emessa in questi giorni dal giudice di pace di Ferentino sullo spinoso tema della responsabilità oggettiva di un’azienda di autotrasporto in caso di violazione delle norme sui tempi di guida e di riposo da parte di un suo autista. Se infatti normalmente ricorsi di questo tipo, effettuati da altre società, erano finora stati respinti e l’azienda multata in solido, in questo caso l’organo giudicante laziale ha dato ragione alla ditta, rappresentata dall’avvocato Roberto Iacovacci, sulla base dell’organizzazione del servizio, perfettamente rispondente alle normative che regolano la complessa materia.
La vicenda prende il via quando la Prefettura di Frosinone notifica all’azienda un’ordinanza che la condanna al pagamento di una multa per una violazione del riposo settimanale da parte di un suo autista. L’infrazione non è in discussione: il conducente non ha rispettato il periodo di guida bisettimanale, ha pagato la sanzione pecuniaria che lo riguarda e nemmeno il datore di lavoro, a conoscenza della violazione, contesta l’esistenza della stessa.
La società, tuttavia, attribuisce solo al conducente la colpa del suo comportamento irregolare, in quanto non avrebbe rispettato le indicazioni fornitegli dalla ditta e in particolare l’informativa autisti che regola i tempi di guida e di riposo dei conducenti nonché il manuale delle istruzioni che riguarda le attività da compiere per l’esecuzione del servizio di trasporto.
Per dirimere la questione il giudice è andato a esaminare la circolare 300/2017 del ministero dell’Interno in cui si chiarisce cosa debba fare l’azienda per evitare sanzioni a suo carico quando l’autista viola le norme sui tempi di guida e riposo, coordinando le varie norme in materia (art. 174 CdS, art.10 del Reg. CE 561/06, art. 33 del Reg. UE 165/2014 e Decreto del Direttore Generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti 215/2016).
Cosa dice la circolare? Innanzitutto che la formazione, l’istruzione e il controllo dell’attività degli autisti sono attività necessarie, ma non sufficienti a escludere la responsabilità dell’azienda. Questa dovrà dunque dimostrare la sua innocenza, fornendo ai propri autisti della documentazione da portare con sé, allo scopo di escludere già in sede di controllo la responsabilità a proprio carico. Questi documenti consistono nelle istruzioni annuali e nell’ultima lettera di notifica e/o richiamo consegnata all’autista che attesti il controllo periodico sulla sua attività.
Durante il giudizio la società ricorrente ha dimostrato e presentato la documentazione che attesta che le varie procedure sono state spiegate al conducente ed in più ha inviato all’autista un atto in cui chiede spiegazioni del suo comportamento, iniziando così un provvedimento disciplinare a suo carico.
“Quando i conducenti effettuano le loro prestazioni lavorative sulla base di indicazioni date dall’impresa, che pertanto debbono essere confacenti al codice della strada – recita ancora la sentenza – se a causa di fattori esterni ed improvvisi (traffico,condizioni meteo, ecc) il conducente non è in grado dl portare a termine i compiti impartiti dall’impresa, in nessun caso potrà superare i limiti imposti, ma sarà la ditta ad organizzare in altra maniera il trasporto”.
Se poi il conducente procede a cambiare i piani di guida, questa circostanza esula dall’accertamento degli orari di controllo ed è in questo caso la ditta che deve rendere i dovuti provvedimenti disciplinari, come è avvenuto in questo caso, in modo da far emergere la responsabilità del conducente e non quella solidale della società.
In conclusione il giudice ha accolto il ricorso perché l’illecito dipende chiaramente dal conducente e non da una non corretta organizzazione del lavoro da parte della società ricorrente, provata documentalmente dall’azienda stessa.
Fonte: Uomini e Traspsorti
CO.S.A.R ( Consorzio Servizi Autotrasportatori Riuniti) è una società italiana con sede a Torino specializzata nei servizi per le aziende di autotrasporto.
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