Per addestrare autisti è possibile la presenza a bordo di un camion, oltre alle persone addette all’uso o al trasporto delle cose trasportate, anche di un uomo o una donna neoassunti, in possesso dei titoli professionali previsti per l’esercizio della professione, per un periodo di addestramento di durata massima di 3 mesi. Questa deroga a quanto prevede l’art.54, comma 1, lettera d), del CDS è una delle novità introdotte da oggi dalla conversione in legge del DL 10 settembre 2021, n.121 (“Decreto Trasporti”), divenuta ufficialmente la Legge n. 156 del 9 novembre 2021, che introduce delle modifiche al codice della strada e ad altre normative dell’autotrasporto.
Tutti sanno infatti che l’articolo 54 del CDS limita la presenza a bordo del camion soltanto a quelle persone che per mestiere si occupano delle merci trasportate e se sono addetti all’uso e al trasporto della merce caricata. In più devono essere assunte dall’azienda così come l’autista o soci di società di persone. Possono essere familiari, ma soltanto se sono legati all’impresa – evidentemente di tipo familiare – da uno specifico contratto. In ogni caso, un parente o la persona con cui si è legati sentimentalmente non possono salire a bordo perché il camion è concepito per trasportare merci. Se si vuole eccezionalmente utilizzarlo per trasporto persone l’unica strada è quella di chiedere una specifica autorizzazione alla Direzione generale della M.C.T.C., che può concederla in maniera eccezionale e temporanea, sulla base di un nulla osta del prefetto.
A proposito di prefetto, un’altra importante novità riguarda la possibilità di presentare un ricorso a questo ufficio per contestare delle sanzioni motivate da una violazione del codice della strada non soltanto tramite raccomandata A/R, come avviene attualmente, ma anche in via telematica, attraverso posta elettronica certificata (PEC) o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.
Inoltre, rispetto al sequestro del veicolo e della sanzione accessoria della confisca amministrativa, le novità apparse oggi in Gazzetta Ufficiale specificano che in tale eventualità viene data comunicazione tramite pubblicazione sul sito istituzionale della Prefettura, insieme all’avviso che se entro 5 giorni l’avente diritto non assume la custodia del veicolo, previo pagamento dei relativi oneri di recupero e custodia, il veicolo stesso sarà alienato anche ai soli fini della sua rottamazione.
Fonte: Uomini e Trasporti
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