Sulla Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre è stato pubblicato il decreto interministeriale 19 ottobre 2021 che adegua all’ultimo regolamento Ue 165/2014, sull’utilizzo del tachigrafo, due decreti ministeriali su le modalità per il rilascio delle carte tachigrafiche (DM 23 giugno 2005) e le modalità di conservazione e trasferimento dati del tachigrafo digitale (DM 31 marzo 2006).
Il nuovo provvedimento abroga i precedenti decreti e ne riscrive le disposizioni senza effettuare nessuna sostanziale modifica e raccogliendole in un unico testo.
Di seguito alcune delle disposizioni previste dal decreto:
il rilascio delle carte tachigrafiche del conducente e dell’impresa è di competenza della Camera di Commercio della residenza del richiedente o della sede dell’impresa. Le richieste possono anche essere effettuate in modalità telematica;
la carta conducente è emessa, in fase di primo rilascio, entro un mese dalla ricezione della domanda, in fase di rinnovo quinquennale, entro 15 giorni dalla richiesta. In caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto, entro 8 giorni dalla richiesta circostanziata e, per gli ultimi due casi, accompagnata dalla relativa denuncia all’Autorità di polizia;
in tutti i casi sopra indicati di mancanza della carta tachigrafica, il conducente può continuare a guidare l’automezzo dotato di tachigrafo digitale per un massimo di 15 giorni, dimostrando l’impossibilità di utilizzare la carta e annotando a mano i tempi di guida sulla carta stampata dall’apparecchio digitale, ai sensi art. 26, Reg. UE 561/2006 (il periodo di 15 giorni può anche essere più lungo, “se ciò fosse indispensabile per riportare il veicolo presso la sede dell’impresa”);
la carta dell’impresa è anche questa rilasciata entro un mese dalla ricezione della domanda; entro 15 giorni in caso di rinnovo e per danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto, negli 8 giorni dalla richiesta motivata;
le imprese di autotrasporto devono garantire che tutti i dati del tachigrafo digitale e delle carte dei conducenti siano trasferiti nei propri archivi aziendali e siano conservati per un anno, “al fine di consentire alle Autorità di controllo di esercitare le attività di competenza”, assicurando inoltre l’accessibilità di questi dati, direttamente o a distanza, presso i locali aziendali dell’impresa. Il periodo massimo per il trasferimento di questi dati è di 90 giorni, per i dati trasferiti dall’unità elettronica di bordo; 28 giorni, per i dati trasferiti dalla carta del conducente.
Sono previsti periodi inferiori nei casi di: cessione dell’automezzo o sostituzione dell’apparecchio non funzionante (immediatamente prima della cessione o della sostituzione); interruzione del rapporto conducente/impresa (immediatamente prima della fine del rapporto).
Fonte: Rivista Tir
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