Per adeguare la normativa italiana a quella comunitaria, con decreto 19 ottobre 2021 il ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il ministero dell’Interno, del Lavoro e delle Politiche sociali e del MIMS, ha disciplinato modalità e tempistiche per il rilascio delle carte tachigrafiche e per la tenuta del registro elettronico nazionale contenente informazioni relative alla carte tachigrafiche conducente.
Le carte tachigrafiche sono suddivise in quattro diverse tipologie (conducente, officina, impresa e controllo), ma tutte sono rilasciate dal sistema informativo delle Camere di commercio in modo analogo sull’intera penisola e a un costo allineato alla media di quelli praticati nell’Unione europea.
Le carte, emesse dalle CCIAA territorialmente competenti in base alla residenza del richiedente, vanno restituite dopo 30 giorni dalla scadenza o quando il possessore non ha più bisogno della carta o ha perso i requisiti per averla. Ma vediamo singolarmente le singole situazioni.
La carta del conducente, richiesta per guidare i veicoli indicati nel regolamento 561/2006, è rilasciata se il richiedente è titolare di una patente di guida valida, appropriata al veicolo da condurre, se non è titolare di un’altra carta tachigrafica, se ha una residenza in Italia o – in caso di cittadino straniero – se ha la «residenza normale» ottenuta tramite regolare soggiorno in Italia.
Dopo il primo rilascio, la carta del conducente è emessa entro 1 mese dalla ricezione della domanda ed è valida 5 anni.
Sulla carta sono riportati nome e cognome del conducente, foto, data di nascita, numero della patente di guida posseduta all’atto del rilascio e codice fiscale. In caso di rinnovo o richiesta di modifica, la carta è rilasciata dalla CCIAA entro il termine massimo di 15 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.
In caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o di furto della carta, la CCIAA fornisce una carta sostitutiva entro 8 giorni lavorativi dal momento in cui riceve una richiesta in tal senso, accompagnata da denuncia alle Autorità di polizia nei casi di furto e smarrimento.
Non è previsto rilascio di carte temporanee del conducente.
Il conducente nei casi di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o di furto della carta, può continuare a guidare senza carta per un massimo di 15 giorni di calendario, o per un periodo più lungo, se ciò fosse indispensabile per riportare il veicolo presso la sede dell’azienda, a condizione che possa dimostrare l’impossibilità di esibire o di utilizzare la carta durante tale periodo. In tale eventualità il conducente è tenuto a effettuare registrazioni manuali dei suoi tempi di guida, così come previsto dall’art. 26 del regolamento (CE) 561/2006.
Al momento del primo rilascio va garantita la riferibilità della carta al numero della patente di guida del conducente titolare; in seguito, in caso di modifica della patente, la riferibilità può essere assicurata con diversi strumenti telematici di collegamento o con riferimenti introdotti allo scopo nella nuova patente di guida.
Il sequestro, la confisca o il ritiro di una carta emessa in Italia da parte delle Autorità di controllo disposti in applicazione di sanzioni amministrative o penali ovvero in attuazione di misure cautelari nell’ambito di procedimenti penali o amministrativi sono comunicati alla CCIAA che l’ha emessa, che provvede ad annotare lo stato di «confiscata» o «ritirata» in apposito elenco.
Se la carta è stata rilasciata in altro Stato membro, una volta completati i procedimenti penali o amministrativi, sarà inviata a Unioncamere evidenziando le ragioni del ritiro o della sospensione e questa provvede a notificare il provvedimento all’autorità competente dello Stato membro che ha emesso la carta entro 2 settimane e ne garantisce la restituzione.
In ogni caso è sempre disposto il ritiro immediato e l’invio alla Camera di commercio emittente la carta tachigrafica che, nel corso di un controllo, è stata esibita o rinvenuta laddove risulti danneggiata, non funzionante e denunciata come rubata o smarrita dallo stesso conducente che l’ha esibita. Allo stesso modo si procede nel caso in cui sia esibita o rinvenuta una carta tachigrafica scaduta di validità da più di 30 giorni.
Le imprese soggette ad applicare il regolamento (CE) 561/2006 garantiscono che i dati raccolti dall’unità di bordo e dalla carta del conducente siano conservati, per almeno dodici mesi dalla registrazione, per consentire alle Autorità di controllo di esercitare le attività di competenza.
Esse sono responsabili anche per gli automezzi detenuti in locazione o in comodato d’uso.
Le imprese garantiscono che tutti i dati trasferiti siano accessibili, direttamente o a distanza, presso i locali aziendali dell’impresa, intesi come sede di stabilimento della stessa, da parte dell’Autorità di controllo; i dati devono essere trasferiti in modo da evitare qualsiasi perdita degli stessi.
Il trasferimento deve avvenire anche nei seguenti casi:
a) dall’unità elettronica di bordo immediatamente prima della cessione del veicolo ad altra impresa, in caso di sostituzione dell’apparecchio non funzionante, ove il malfunzionamento non abbia pregiudicato la possibilità di recuperare i dati e in caso di ri-chiesta da parte delle Autorità di controllo;
b) dalle carte del conducente immediatamente prima che il conducente interrompa il rapporto di collaborazione con l’impresa, prima della riconsegna della carta e in caso di richiesta da parte dell’Autorità di controllo.
Il periodo massimo entro cui devono essere trasferiti i dati pertinenti non deve superare:
a) 90 giorni per i dati trasferiti dall’unità elettronica di bordo;
b) 28 giorni per i dati trasferiti dalla carta del conducente.
Le CCIAA attraverso InfoCamere S.C.p.A (gestore del sistema informativo) conservano le informazioni relative alla gestione delle carte tachigrafiche per un periodo di 10 anni.
La carta dell’impresa (o dell’azienda) è richiesta dal legale rappresentante, da persona fisica o giuridica o suo delegato, che possiede almeno un veicolo equipaggiato con tachigrafo digitale.
Il rilascio è ammesso per qualsiasi soggetto che effettua trasporti su strada per conto proprio o per conto terzi, entro 30 giorni dalla ricezione della domanda.
La carta – valida 5 anni – riporta i dati del richiedente (denominazione, indirizzo e codice fiscale). Il soggetto avente titolo può richiedere più di una carta per motivi connessi alla propria organizzazione aziendale.
Il rinnovo della carta avviene entro i 15 giorni lavorativi dalla richiesta, mentre in caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o di furto della carta dell’impresa, la CCIAA fornisce una carta sostitutiva entro 8 giorni lavorativi dalla richiesta, accompagnata da denuncia nei casi di smarrimento o furto.
Il titolare della carta è tenuto a presentare la domanda di rinnovo alla CCIAA presso cui il richiedente ha la propria residenza (carta conducente) o l’iscrizione della propria impresa (carta azienda), al più tardi entro il termine di 15 giorni lavorativi antecedenti la data di scadenza.
La nuova carta è rilasciata entro il termine di validità di quella in scadenza. La presentazione tardiva della richiesta non impedisce il rinnovo della carta, che avverrà comunque entro i 15 giorni lavorativi successivi.
La domanda di modifica della carta in corso di validità può riguardare anche la variazione dei dati amministrativi registrati all’atto dell’emissione della carta stessa; in questo caso, la carta originaria dovrà essere restituita all’atto del ritiro della nuova carta emessa.
In caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta tachigrafica, il possessore, entro 7 giorni dall’accertamento dell’evento, deve chiederne il blocco e/o la sostituzione presso la CCIAA in cui il richiedente ha la propria residenza o residenza normale.
Per impedire la falsificazione ovvero l’uso improprio delle carte tachigrafiche, il furto o lo smarrimento della carta deve formare oggetto di una denuncia alle Autorità di polizia dello Stato in cui si è verificato l’evento o al più tardi nello Stato di residenza del conducente.
Il rilascio di una nuova carta comporta, ad eccezione del furto e dello smarrimento, l’obbligo di restituzione della carta oggetto di modifica o sostituzione.
La carta rilasciata in sostituzione di una precedente dichiarata rubata, smarrita o malfunzionante, avrà una data di scadenza pari a quella della carta sostituita. Nei casi in cui la scadenza amministrativa della carta da sostituire sia pari o inferiore a 6 mesi, si procederà invece con un’operazione di rinnovo.
In caso di domanda di rinnovo per modifica dati, la CCIAA competente provvederà al rila-scio, entro i 15 giorni lavorativi successivi alla ricezione.
Alla richiesta di modifica di una carta tachigrafica conducente, rilasciata da altro Stato membro ed effettuata da un soggetto che stabilisce in Italia la sede della sua “residenza normale”, si applica la procedura stabilita per la prima emissione.
Se la carta estera è in corso di validità, dovrà essere restituita all’atto della consegna della nuova carta emessa in Italia per la successiva restituzione all’organismo che l’ha emessa, da parte di Unioncamere.
Fonte: Uomini e Trasporti
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