C’è una sostanziale rivoluzione che si annuncia nella valutazione fiscale dei trasporti internazionali. È frutto di una norma – l’art. 5 septies DL 146/2021 convertito con legge 17/12/2021, n. 215 – che modifica l’art. 9 DPR 633/72, in cui era prevista la non imponibilità Iva dei trasporti internazionali. Alla base della modifica c’è una sentenza della Corte di Giustizia Europea del 2017 (Causa C288/2016), in cui veniva precisato che le prestazioni di trasporto di beni godono dell’esenzione IVA soltanto se sono «direttamente connesse» a esportazioni o importazioni di beni. E che quindi l’esenzione contenuta nell’art. 146, paragrafo 1, lettera e) della direttiva 2006/112 va considerato come inapplicabile a una prestazione di servizi relativa a una operazione di trasporto di beni verso un Paese terzo, laddove tali servizi non siano forniti direttamente al mittente o al destinatario di tali beni. In questo modo, quindi, la rendeva applicabile soltanto da coloro che fatturano agli spedizionieri internazionali, agli esportatori, agli importatori, ai titolari del regine di transito oppure ai destinatari dei beni stessi. Ma l’autentica rivoluzione riguarda l’impossiblità di applicare l’esenzione Iva nei diversi passaggi della catena logistica. In pratica, non scatta tra vettore e sub vettore, né consorzio o cooperativa rispetto ai loro associati che svolgono il trasporto.
Oltre al cambiamento sostanziale del trattamento fiscale, il tema decisivo riguardava il momento dell’entrata in vigore delle disposizioni, che sarebbe potuto tornare indietro nel tempo creando quindi una lunga serie di contenziosi in materia. Proprio per evitarli si è deciso, su pressione delle associazioni di categoria (Anita in testa) di rendere effettivo il nuovo regime a partire dal 1° gennaio 2022, anche se sono fatti salvi i comportamenti adottati prima di tale data in linea a quanto disposto dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.
La situazione era diventata urgente a partire in particolare dalla scorsa primavera, quando l’Agenzia delle Entrate aveva cambiato posizione sul tema contestando la mancata applicazione dell’Iva nei trasporti di beni in esportazione fatturati a soggetti diversi dall’esportatore stesso, interrompendo cioè la prassi (basata sulla circolare del 3 agosto 1979 n. 26 del ministero delle Finanze) seguita fino a quel momento secondo cui l’esenzione Iva si applicava anche nel caso di trasporti fatturati ad altri vettori. E proprio questo mutato atteggiamento dell’Agenzia, che peraltro non era reso esplicito tramite una nota ufficiale, stava facendo montare il rischio di creare una massa rilevante di contenziosi, giustificato quanto di scatenare un rilevante contenzioso visto che il comportamento delle imprese è sempre stato quello di appli- care l’esenzione ex art.9 DPR n.633/72 senza fare distinzione sui committenti.
Questo il testo definitivo dell’art. 5 septies che modifica l’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972
1. All’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
«Le prestazioni di cui al primo comma, numero 2), non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall’esportatore, dal titolare del regime di transito, dall’importatore, dal destinatario dei beni o dal prestatore dei servizi di cui al numero 4) del medesimo primo comma».
2. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 2022. Sono fatti salvi i comportamenti adottati anteriormente a tale data in conformita’ alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 29 giugno 2017, nella causa C-288/16.
Fonte: Uomini e Trasporti
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