Anche l’Albo Gestori Ambientali fa slittare le iscrizioni in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 marzo, fino al 29 giugno 2022, ferma restando l’efficacia dei rinnovi deliberati nel suddetto periodo (circolare n. 16 del 30 dicembre 2021).
La proroga del termine dello stato di emergenza al 31 marzo 2022 (DL n. 221 del 24 dicembre 2021) ha disposto infatti che «Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza».
L’Albo specifica che «Resta inteso che per il legittimo esercizio dell’attività oggetto dell’iscrizione l’impresa deve:
a) rispettare le condizioni ed essere in possesso di tutti i requisiti previsti; l’accertata inosservanza può dare luogo all’apertura di procedimenti disciplinari e alle relative sanzioni;
b) prestare, per i casi previsti (iscrizioni nelle categorie 1, relativamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi, 5, 8, 9 e 10), apposita fideiussione, o appendice alla fideiussione già prestata, a copertura del periodo intercorrente dalla data di scadenza dell’iscrizione e quella del 29 giugno 2022;
c) comunicare le variazioni dell’iscrizione.».
Le imprese possono verificare la scadenza della propria iscrizione all’interno dell’area riservata sul sito web dell’Albo nazionale gestori.
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