La Direzione Generale della Motorizzazione, con due circolari, ha fornito chiarimenti sullo svolgimento dei corsi CQC, ADR e altri di sua competenza nel perdurare dell’emergenza sanitaria e ha specificato quali sono le attività consentite con il green pass “base” o con quello “rafforzato” nello svolgimento dei corsi.
In zona bianca e in zona gialla il green pass base (quello rilasciato a seguito di “effettuazione di test antigenico rapido o molecolare) è sufficiente per l’accesso ai corsi CQC, ADR, recupero punti su patenti o altre abilitazioni, mentre in zona arancione viene richiesto il green pass rafforzato (rilasciato a seguito di vaccinazione o guarigione).
La competenza e la responsabilità per la verifica dell’osservanza di tali prescrizioni – chiarisce la circolare – compete agli enti erogatori dei corsi.
Inoltre, nei corsi di formazione per il conseguimento o il rinnovo della CQC continua ad applicarsi la speciale disciplina delle “Assenze causa Covid-19”, in base alla quale le assenze da Covid-19 possono essere sempre recuperate, purché il corsista riprenda la frequenza delle lezioni entro 6 mesi dalla prima assenza (ciò a differenza della disciplina normale, in cui assenze superiori ad una certa soglia - ad esempio oltre 10 ore, per il corso di rinnovo di 35 - comporta l’invalidità dell’intero corso).
La Motorizzazione specifica anche che sino al termine dell’emergenza sanitaria (31 marzo 2022) restano applicabili anche le disposizioni sulla formazione a distanza. Ad esempio, nei corsi di rinnovo CQC si può fare ricorso alla FAD per massimo 10 ore sulle 35 di durata del corso.
Fonte: Rivista Tir
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