Entro il 2 febbraio dovrà essere recepita la Direttiva Ue n. 1057 del 2020 che fa parte integrante del Pacchetto mobilità. Ad oggi solo Belgio, Francia e Slovacchia l’hanno recepita ma il nostro Paese ha compreso nella Legge di delegazione europea il recepimento di questa direttiva.
La Direttiva comporta la modifica di alcune disposizioni vigenti ed è volta a rendere più stringenti le norme sull’esercizio del trasporto stradale di merci ed evitare il cosiddetto “dumping sociale” e quindi una concorrenza non corretta e distruttiva tra imprese che possono avvalersi di sistemi fiscali e sociali più agevoli (Paesi dell’Est Europa) e Paesi con sistemi molto rigidi e costosi come quelli vigenti nei Paesi della vecchia Europa.
Le modifiche salienti in sintesi investono il cabotaggio che verrà considerato sempre e comunque un distacco come il trasporto combinato e i trasporti internazionali. Tra questi ultimi i trasporti bilaterali e quelli in transito resteranno fuori dalle norme sul distacco. Ovviamente e di conseguenza resteranno escluse le tratte internazionali di un trasporto combinato effettuate su strada.
Il distacco dovrà essere provato in maniera incontestabile con l’utilizzo del portale connesso al sistema di informazione del Mercato Interno (IMI). Al riguardo la Commissione europea ha emanato il Regolamento di esecuzione 2179 del 9 dicembre 2021. I dati delle imprese e quelli dei conducenti distaccati dovranno essere immessi nel sistema al più tardi all’inizio del distacco unitamente ad altre informazioni concernenti società e conducenti (ad esempio la targa, compresa quella del rimorchio, il nome dell’autista, la patente).
Copia della dichiarazione di distacco, delle operazioni di trasporto (esempio CMR), le registrazioni del tachigrafo con indicazione degli Stati attraversati sono altri documenti che dovranno essere esibiti a richiesta delle autorità di controllo. A richiesta dello Stato membro ospitante (cioè dove avviene il distacco) sarà necessario trasmettere anche la documentazione della retribuzione ed il contratto di lavoro nonché la prove dell’avvenuto pagamento del salario.
L’entrata in vigore, a partire dal 21 febbraio, dei Regolamenti di modifica di quelli vigenti su accesso alla professione ed al mercato, riguardanti gli autisti che effettuano trasporti internazionali, di cabotaggio e di combinato, completeranno questa vasta e per certi aspetti eccezionale modifica delle attività di trasporto stradale e combinato sia per quanto riguarda il trasporto merci che quello di persone con autobus.
Fonte: Rivista Tir
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