Lo strumento rilevatore della velocità non può essere utilizzato per accertare un’infrazione al limite di velocità se non risulta omologato, anche se ha avuto l’approvazione dell’autorità preposta.
È il contenuto di una sentenza emessa dal giudice di pace di Lodi, Roberta Rosabianca Succi, a favore di una ditta di autotrasporti difesa dall’avvocato Roberto Iacovacci, contro una sanzione per eccesso di velocità comminata dalla Prefettura lodigiana.
Il giudice ha infatti ritenuto legittima l’obiezione del legale sulla mancanza di omologazione dello strumento rilevatore, che risultava approvato ma, appunto, non omologato, «perché approvazione e omologazione sono due procedure distinte».
«La violazione contestata – spiega la sentenza – è stata accertata con dispositivo approvato con decreto n. 3999 del 24.12.2004... ma che non risulta omologato. Le due procedure sono disciplinate dall’art. 192 Reg. C.d.S. che si intitola Omologazione ed approvazione».
Questo articolo, al comma 2, disciplina la procedura di omologazione. Stabilisce cioè che «l‘Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del ministero dei Lavori pubblici accerta, anche mediante prove e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell’oggetto di cui si richiede l’omologazionealle prescrizioni stabilite dal presente regolamento e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole. L’interessato è tenuto a fornire le ulteriori notizie e certificazioni che possono essere richieste nel corso dell’istruttoria amministrativa di omologazione e acconsente a che uno dei prototipi resti depositato presso l’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale».
Il comma 3, invece, disciplina la più semplice e diversa procedura di approvazione degli strumenti per la rilevazione delle violazioni al codice della strada: «Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il ministero dei Lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2».
Appare perciò evidente – ne deduce il giudice – che si tratta di due procedure diverse e di due riconoscimenti diversi: «Per ottenere l’omologazione, è necessario effettuare un procedimento amministrativo attraverso il quale si accerta la corrispondenza e la conformità dell’apparecchiatura alle prescrizioni del regolamento del Codice della Strada, mentre la procedura di approvazione si attua senza che sia necessario accertare la conformità di elementi dello strumento di rilevazione a caratteristiche fondamentali o a particolari prescrizioni».
Detto in termini più semplici, la procedura di omologazione prevede degli esami approfonditi, effettuati anche mediante prove pratiche del prototipo, e una valutazione anche del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (art. 192 c. 2 Reg. C.d.S.). Questo fornisce una maggiore garanzia nei confronti dei cittadini, sia per quanto riguarda la sicurezza che per la precisione nelle rilevazioni.
Al contrario, l’approvazione è sostanzialmente una mera “presa d’atto” della bontà di quanto sostenuto dall’impresa fornitrice dello strumento nella sua richiesta di prima approvazione, ovvero di estensione dell’approvazione.
Il legislatore – secondo il giudice di pace – prevede quindi espressamente l’omologazione per gli apparecchi di rilevazione della velocità, in quanto questa procedura consente una maggiore tutela del cittadino. L’accertamento delle violazioni al limite di velocità deve perciò essere effettuato con strumenti omologati; che invece nel caso in esame mancano del tutto.
«L’accertamento pertanto – conclude l’autorità giudiziaria – deve considerarsi illegittimo in quanto effettuato con apparecchiatura non conforme al dato testuale della norma (art. 142 c. 6 C.d.S)»-
Risultato: la multa e l’ordinanza prefettizia vanno annullate e le spese di lite compensate.
Fonte: Uomini e Trasporti
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