C’è la riduzione delle accise per tutti di 25 centesimi. E c’è il rimborso delle accise per il quale ogni trasportatore ogni tre mesi deve presentare domanda. Due misure che non possono essere sommate e, di conseguenza, per i consumi relativi agli acquisti di gasolio effettuati dal 22 marzo al 20 aprile 2022 tutto lasciava presuppone che il credito d’imposta per il rimborso delle accise di 214,18 €/1.000 litri non fosse riconosciuto a chi presenta domanda di rimborso accise. Vale a dire chi risponde di veicoli sopra le 7,5 tonnellate di classe euro 5 in su. La cosa non era piaciuta e proprio per questo proprio ieri il ministero, d’intesa con le associazioni ha spiegato che il fondo da 500 milioni istituito con il decreto Ucraina sarà destinato proprio a chi ha diritto a presentare domanda di rimborso accise.
Oggi la situazione si chiarisce ulteriormente grazie a una circolare dell’Agenzia delle dogane (la n.11/2022). Scorriamone i contenuti.
Innanzitutto la circolare ricorda i nuovi valori delle accise che, per quanto riguarda il gasolio usato come carburante, passano da euro 617,40 per mille litri ad euro 367,40 per mille litri fino al 21 aprile 2022. Questo vale per tutti, come detto, tranne per chi fa domanda di rimborso perché per costoro è prevista la disapplicazione delle aliquote ridotte per tutti, in quanto meno favorevoli.
Un’altra precisazione riguarda gli obblighi di comunicazione delle giacenze e di indicazione dell’aliquota d’imposta applicata ai quantitativi trasportati nell’e-DAS (il documento di accompagnamento semplificato per la circolazione di benzina e gasolio). Questa indicazione serve a verificare se sia stata correttamente inserita la nuova aliquota, con riferimento agli acquisti di carburante extrarete. Questo aspetto quindi non interessa gli autotrasportatori ma i titolari di depositi fiscali e gli esercenti depositi commerciali che dovranno riportare nella sezione “Informazioni commerciali”, al campo 110 del messaggio elettronico DE815, l’aliquota di accisa applicata ai quantitativi dei depositi energetici indicati nel documento, vigente alla data di emissione del documento stesso.
Ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa temporanee, si prevede inoltre che gli esercenti depositi commerciali e gli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburante debbano trasmettere all’Ufficio dogane territorialmente competente, tramite posta elettronica certificata ovvero per via telematica, i dati relativi ai quantitativi di gasolio usato come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti, sia all’inizio della giornata del 22 marzo 2022 che alla fine della giornata del 21 aprile 2022.
Come detto, non interessa gli autotrasportatori ma potrebbe funzionare come strumento di controllo per chi in passato ha speculato in un qualche modo. A buon intenditor…
Fonte: Uomini e Trasporti
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