Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del cosiddetto Decreto Ucraina, che contiene anche misure per calmierare il prezzo dei carburanti, l’Agenzia delle Dogane ha pubblicato una circolare che chiarisce quali siano gli adempimenti che gli esercenti dei depositi devono osservare per una corretta applicazione delle aliquote di accisa disposte con la nuova norma.
Il testo richiama anche le variazioni a decorrere dal 22 marzo 2022:
a) benzina: da 728,40 euro per mille litri a 478,40 euro per mille litri;
b) oli da gas o gasolio usato come carburante: da 617,40 euro per mille litri a 367,40 euro per mille litri;
c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante: da 267,77 euro per mille chilogrammi a 182,61 euro per mille chilogrammi.
L'Agenzia mette in evidenzia che il decreto prevede, per il periodo di vigenza delle riduzioni d’accisa, per gli esercenti trasporto di merci e trasporto di persone e per gli esercenti servizio di taxi la disapplicazione delle specifiche aliquote ridotte di cui ordinariamente beneficiano in quanto meno favorevoli.
Inoltre ricorda che, relativamente alla riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, lo stesso decreto prevede specifici obblighi di comunicazione delle giacenze e di indicazione dell’aliquota d’imposta applicata ai quantitativi trasportati nell’e- DAS, il documento di accompagnamento semplificato elettronico.
Fonte: Rivista Tir
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