La Direzione Centrale per la polizia stradale del Ministero dell’Interno ha emesso una circolare riepilogativa delle nuove disposizioni introdotte sulla circolazione in Italia dei veicoli immatricolati all’estero dalla Legge Europea 2019 – 2020 che ha abrogato la normativa in vigore dal 2018 e introdotto il nuovo articolo 93 bis al Codice della Strada. L’articolo stabilisce l'obbligo per le persone con residenza anagrafica in Italia, proprietarie di veicoli immatricolati all'estero, di provvedere all'immatricolazione presso gli Uffici della motorizzazione civile entro tre mesi dall'acquisizione della residenza anagrafica in Italia.
Il Ministero specifica che l’art. 93 bis CdS si applica alla circolazione sul territorio nazionale dei veicoli immatricolati all'estero quando sono condotti da persona residente in Italia o sono di proprietà di persona fisica residente in Italia da più di tre mesi ovvero nella disponibilità di persona fisica o giuridica avente sede in Italia. Pertanto, ai fini della corretta applicazione della nuova norma, oltre all'immatricolazione estera occorre far riferimento alla residenza (o alla sede) dell’interessato, e alla disponibilità del mezzo. Per la circolazione in Italia di veicoli con targa estera condotti da soggetti non residenti nel nostro Stato, si applica l’art. 132 CdS sui veicoli in circolazione internazionale (vedi par. 7 della circolare).
Durante un controllo su strada, la residenza anagrafica del conducente è accertata sulla base di documenti di identità italiani. Qualora questa informazione non compaia sui documenti esibiti o l’organo accertatore abbia dei dubbi sull'effettiva residenza in Italia o sul tempo di permanenza, l’interessato dovrà dichiarare – utilizzando l’apposito modulo allegato alla circolare – se risiede o meno in Italia. Per quanto riguarda l'accertamento della sede di una persona giuridica, si deve fare riferimento alla iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio.
I veicoli possono essere condotti liberamente sul territorio nazionale, e senza alcuna formalità dagli intestatari, per un periodo di tre mesi dal momento in cui hanno acquisito la residenza anagrafica italiana.
Tuttavia, questa ipotesi non trova applicazione per i veicoli intestati a persone giuridiche aventi sede in Italia, applicandosi in tal caso la registrazione nel REVE (Registro dei veicoli esteri), prevista al comma 2, secondo periodo art. 93 bis. La circolare chiarisce che l’obbligo di registrazione ricade in capo al soggetto, sia persona fisica avente residenza anagrafica in Italia, sia persona giuridica avente sede in Italia, che, a qualsiasi titolo, ha la disponibilità del veicolo per un periodo superiore a trenta giorni nell'arco dello stesso anno solare, anche se per effetto della somma di periodi di disponibilità differenti, distanti tra loro.
Circa la “disponibilità” del veicolo, la circolare chiarisce che non può ritenersi tale quella del veicolo straniero condotto in Italia dal lavoratore dipendente residente nel nostro Paese, che si avvale del veicolo nello svolgimento di una prestazione lavorativa in cui non ha autonomia nell'utilizzazione del mezzo. In tal caso, fermo restando l'obbligo di documentare la disponibilità del mezzo a favore dell'impresa, il conducente dovrà documentare, altresì, la sua condizione di lavoratore dipendente. Pertanto, il lavoratore dipendente non è mai tenuto alla registrazione nel REVE anche se conduce lo stesso veicolo per più di 30 giorni l'anno in Italia.
Una volta registrato al REVE, il mezzo è considerato a tutto gli effetti alla stregua di un veicolo nazionale, applicandosi le medesime disposizioni previste dal Codice della Strada per i veicoli immatricolati in Italia per tutto il tempo in cui risultano registrati nel REVE. Inoltre, il veicolo registrato nel REVE può essere condotto da qualsiasi persona, anche diversa da colui che ha provveduto a registrare il proprio titolo di possesso.
Per quando riguarda la copertura assicurativa, si ritiene che possa valere la regola generale che disciplina tale obbligo. Infatti, per i veicoli immatricolati all'estero, è già previsto che per circolare sul territorio nazionale devono essere coperti dall'assicurazione obbligatoria. Pertanto, i veicoli stranieri registrati nel REVE dovranno dimostrare la copertura assicurativa attraverso la cosiddetta "carta verde" ovvero mediante una normale polizza stipulata con compagnia che opera in Italia o con una polizza temporanea di frontiera.
Qualora il REVE non risultasse aggiornato per ragioni tecniche, l'obbligo di esibire la prova della registrazione può essere assolta anche mostrando un permesso provvisorio che in questi casi viene rilasciato dall'ACI, senza incorrere in alcuna sanzione.
In caso di variazione nella disponibilità del veicolo, chi cede la disponibilità deve chiedere, entro tre giorni, l'annotazione della variazione. In caso di cambio di residenza o di sede del soggetto interessato, spetta a quest’ultimo richiedere contestualmente l’annotazione della variazione nel REVE. L’omessa registrazione determina una sanzione amministrativa da 712 a 3.558 euro e ritiro del documento di circolazione, che verrà restituito solo dopo l’adempimento delle prescrizioni non osservate.
Per la circolazione in Italia del veicolo immatricolato all’estero, condotto sempre da persona residente nel nostro Paese che non sia il titolare del mezzo, il comma 2 dell’art. 93 bis richiede la presenza a bordo di un documento sottoscritto dall’intestatario con data certa da dove risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo (se superiore a 30 gg, scatta l’obbligo di registrazione al REVE). Per il lavoratore subordinato che conduce un veicolo immatricolato all'estero nell'esecuzione di una prestazione lavorativa, resta comunque l'obbligo di documentare chi sia la persona che ha la disponibilità del bene in Italia (cioè, la persona fisica o l'impresa da cui dipende). Perciò, se l'impresa da cui dipende non è la stessa intestataria con sede all'estero, in caso di controllo egli deve esibire un atto da cui si possa evincere che la medesima impresa, con sede in Italia, ha la disponibilità del mezzo e per quanto tempo. Il lavoratore, inoltre, deve comunque documentare il suo rapporto di lavoro ed il motivo per cui sta conducendo quel mezzo attraverso una dichiarazione del datore di lavoro o di altro documento idoneo a tale scopo.
Fonte: Rivista Tir
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