Nei giorni scorsi la Commissione Ue ha approvato due nuovi regolamenti, successivamente pubblicati in Gazzetta Ufficiale, che hanno aggiornato sia l’elenco delle infrazioni gravi alle norme comunitarie sull’autotrasporto che possono incidere sull’onorabilità̀ dell’impresa, sia la formula comune per calcolare il fattore di rischio delle imprese di trasporto.
Qui di seguito entriamo nel dettaglio delle infrazioni del nuovo Regolamento (2022/694), adeguate alle novità che sono state introdotte con il primo Pacchetto mobilità.
Le violazioni che riguadagno i tempi di guida e di riposo, aggiunte a quelle introdotte dal Regolamento 1054/2020, sono così classificate: mancato riposo compensativo per 2 periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi; periodo di riposo settimanale regolare o periodo di riposo settimanale superiore a 45 ore effettuati a bordo del veicolo; mancato sostenimento da parte del datore di lavoro, delle spese per l’alloggio fuori dal veicolo; mancata organizzazione da parte dell’impresa di trasporto dell’attività̀ dei conducenti in modo che possano ritornare alla sede di attività aziendale o rientrare nel luogo di residenza.
Per quel che riguarda il tachigrafo, sono inseriti infrazioni molto gravi come il mancato utilizzo o l’utilizzo scorretto del simbolo “nave traghetto/convoglio ferroviario”; il mancato inserimento delle informazioni richieste sul foglio di registrazione; la mancata indicazione nelle registrazioni dei simboli dei Paesi in cui il conducente ha iniziato, terminato e attraversato la frontiera nel corso del periodo di lavoro giornaliero.
Anche sull’accesso al mercato del trasporto internazionale di merci su strada si aggiungono infrazioni molto gravi in materia di cabotaggio stradale, quali: l’esecuzione di un trasporto di cabotaggio non conforme alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore dello Stato ospitante; l’esecuzione di trasporti di cabotaggio in uno Stato nell’arco di 4 giorni dal termine dell’ultimo trasporto di cabotaggio legittimo nello stesso Stato; l’impossibilità del trasportatore di produrre prove che attestino chiaramente il precedente trasporto internazionale e/o ogni trasporto di cabotaggio effettuato in seguito nel caso in cui il veicolo si trovi nello Stato membro ospitante durante il periodo di 4 giorni che precede il trasporto internazionale, né di esibire tali prove durante un controllo su strada.
Costituisce infrazione molto grave anche la violazione della legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.
Possono incidere sull’onorabilità dell’impresa di autotrasporto, inoltre, le infrazioni alla normativa europea sul distacco transnazionale dei conducenti (direttiva 2020/1057). Anche in questo caso sono state previste nuove infrazioni gravi e molto gravi.
Vediamo quali sono.
Sono infrazioni gravi fornire informazioni incomplete sulla dichiarazione di distacco e il mancato aggiornamento da parte del trasportatore delle dichiarazioni di distacco nell’interfaccia pubblica connessa all’IMI.
Sono infrazioni molto gravi la mancata trasmissione di una dichiarazione di distacco allo Stato membro in cui il conducente è distaccato, al più tardi all’inizio del distacco; la dichiarazione di distacco per i conducenti falsificata; l’mpossibilità del conducente di presentare una dichiarazione di distacco valida; la mancata messa a disposizione del conducente di una dichiarazione di distacco valida; la mancata trasmissione allo Stato membro ospitante dei documenti richiesti entro 8 settimane dalla data della richiesta;
Il Regolamento sostituisce anche l’allegato II del Reg. 2016/403, sulla frequenza della ripetizione delle infrazioni gravi. Nel determinare la frequenza del ripetersi dell'evento oltre la quale le infrazioni ripetute sono considerate più̀ gravi si tiene conto adesso anche del numero di veicoli anziché́ del numero di conducenti adibiti alle attività̀ di trasporto.
Il secondo regolamento - Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/69 - individua invece una formula comune a tutti gli Stati Ue per il calcolo del fattore di rischio dell’impresa, in modo da orientare e rendere più omogenei i controlli verso le imprese.
La formula prende in considerazione il numero, la gravità e la frequenza delle infrazioni, i risultati dei controlli e se l’impresa di autotrasporto utilizza il tachigrafo intelligente su tutti i suoi veicoli.
Fonte: Rivista Tir
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