La Direzione generale dell’autotrasporto ha chiarito le disposizioni del decreto 8 aprile 2022, n. 145, in materia di accesso alla professione e al mercato dell’autotrasporto.
Lo ha fatto con la circolare 13 maggio 2022, con cui ha precisato che:
non è più consentito applicare alle regole di accesso alla professione di autotrasportatore quanto previsto dalla normativa italiana sul cosiddetto accesso al mercato. Per cui dal punto di vista operativo, la procedura di accesso comporta solo la verifica dei requisiti di onorabilità, idoneità professionale, idoneità finanziaria e stabilimento;
per quanto riguarda i veicoli, sia le imprese nuove che quelle vecchie potranno liberamente immatricolare automezzi di qualsiasi massa e categoria Euro;
lo stabilimento va dimostrato con l’indicazione della sede e dei luoghi dove l’impresa conserva i suoi documenti. La disponibilità dell’automezzo può essere fornita non solo con i veicoli di proprietà, ma anche con quelli presi a rate, a leasing e addirittura con contratto di noleggio, purché della durata di almeno sei mesi e debitamente registrato presso l’Agenzia delle Entrate;
la proporzione tra volume di affari, automezzi e autisti, va per ora garantita dalle imprese con il solo impegno - assunto con dichiarazione di atto notorio conforme all’allegato 2 - che il volume delle operazioni di trasporto effettuate sia proporzionato alla struttura dell’impresa stessa, intesa come numero di veicoli a disposizione e numero dei conducenti utilizzati. Il valore preciso di questa proporzione – afferma la circolare – verrà definito con apposita norma di legge. In alternativa, la proporzione si intende assolta, nell'ambito dell'attività di trasporto su strada, attraverso la titolarità, da parte dell’impresa dell’autorizzazione generale alla consegna di pacchi, rilasciata dal MISE, ai sensi art. 6 del D. Lgv. 261/1999;
per dimostrare lo stabilimento, le imprese già in attività presentano un atto notorio (allegato 2) alla UMC, insieme all’idoneità finanziaria annuale e comunque entro un anno;
l’idoneità finanziaria viene soddisfatta con gli importi già previsti in sede comunitaria, cioè con 9.000 euro per il primo autoveicolo utilizzato; 5.000 euro per ogni ulteriore automezzo di massa superiore a 3,5 tonnellate e 900 euro per ogni autoveicolo destinato al trasporto merci di massa superiore a 1,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate. Su quest’ultimo requisito, la nota ministeriale conferma che le imprese nuove hanno facoltà, per i primi due anni di attività, di dimostrare l'idoneità finanziaria mediante assicurazione di responsabilità professionale, in alternativa alla certificazione del revisore dei conti o ai bilanci annuali.
Da ultimo la circolare affronta il tema dell’idoneità professionale per le imprese che intendono svolgere trasporti internazionali con automezzi di massa compresa tra 2,5 e 3,5 Ton, per i quali dal 21 maggio 2022 è necessario possedere la Licenza Comunitaria. Per queste aziende è indispensabile avere il gestore dei trasporti con attestato valido per i trasporti internazionali. In assenza, l’impresa può seguire una di queste tre procedure, di cui si dirà meglio nel prossimo numero della rivista: la dispensa dall’esame; l’esame integrativo semplificato o l’esame completo.
Fonte: Rivista Tir
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