La Direzione Generale della mobilità e dei trasporti europea (DG Move) ha pubblicato una serie di chiarimenti riguardanti le regole da seguire sul ritorno del veicolo nello Stato membro di stabilimento. Le norme sono contenute nell’art. 5 del Regolamento CE 1071/2009, recentemente modificato dal Regolamento UE 2020/1055, che fa parte del Pacchetto mobilità.
La DG Move chiarisce innanzitutto quali sono i veicoli che rientrano nel campo di applicazione della norma, vale a dire: veicoli o insieme di veicoli utilizzati per il trasporto internazionale di merci per conto terzi che lasciano lo Stato membro di stabilimento e i rimorchi e semirimorchi quando sono a disposizione dei trasportatori di merci su strada ai sensi dell’articolo 5, lettere e) e g), del regolamento (CE) n. 1071/2009 e come tali sono immatricolati o immessi in circolazione e autorizzati ad essere utilizzati conformemente alla legislazione dello Stato membro in cui è stabilita l’impresa.
La norma non si applica invece nei seguenti casi:
veicoli a motore o insiemi di veicoli la cui massa a carico ammissibile non superi le 2,5 tonnellate;
veicoli utilizzati da imprese che effettuano servizi di trasporto di passeggeri su strada esclusivamente a fini non commerciali o che esercitano un’attività principale diversa da quella di trasportatore di passeggeri su strada;
veicoli a motore con una velocità massima autorizzata non superiore a 40 km/h.
La DG Move spiega poi che il veicolo dovrebbe tornare in uno dei centri operativi dello Stato membro di stabilimento dell’impresa che dispone del veicolo stesso e che per Stato membro di stabilimento va inteso quello Stato in cui l’impresa è stabilita, indipendentemente dal fatto che il suo gestore dei trasporti provenga da un altro Paese.
Il veicolo, inoltre, può tornare ogni volta allo stesso centro operativo o a un centro operativo diverso nello Stato membro in cui è stabilita l’impresa.
La DG Move sottolinea poi che il Regolamento 1055/2020 non specifica per quanto tempo il veicolo deve tornare nello Stato membro di stabilimento; il periodo può quindi essere anche di breve durata, a condizione che siano rispettate le norme sui tempi di guida.
Il Regolamento non specifica nemmeno come il veicolo deve tornare; può quindi tornare con qualsiasi altro mezzo di trasporto come treno, traghetto, etc.
Rispetto alle modalità di calcolo del periodo delle 8 settimane (periodo massimo entro il quale il veicolo deve rientrare nello Stato membro di stabilimento) la DG Move chiarisce che il veicolo dovrebbe essere restituito a uno dei centri operativi dell’impresa nel suo Stato membro di stabilimento almeno otto settimane dopo aver lasciato tale Stato membro.
Secondo le norme dell’Ue sul calcolo dei periodi, delle date e dei termini, il periodo complessivo di 8 settimane decorre dalle ore 0:00 del giorno successivo all’uscita del veicolo dallo Stato membro di stabilimento e termina alla fine dello stesso giorno dell’ottava settimana successiva. Il veicolo dovrebbe pertanto tornare a tale centro operativo o a qualsiasi altro centro operativo dell’impresa nel suo Stato membro di stabilimento, al più tardi alle ore 23:59 dello stesso giorno della settimana, 8 settimane dopo.
In relazione a come vengono presi in considerazione i giorni festivi ed i fine settimana per quanto riguarda il calcolo del periodo di 8 settimane, nel documento in questione viene chiarito che se l’ultimo giorno di un periodo espresso in settimane è un giorno festivo, domenica o sabato, il periodo termina con la scadenza dell’ultima ora del giorno lavorativo successivo.
Fonte: Rivista Tir
CO.S.A.R ( Consorzio Servizi Autotrasportatori Riuniti) è una società italiana con sede a Torino specializzata nei servizi per le aziende di autotrasporto.
Compila il form per avere qualsiasi tipo di informazione o conoscere servizi e prodotti utili per la tua azienda.
Ti risponderemo nel più breve tempo possibile!