Per il secondo trimestre 2022 non dovrà essere presentata la dichiarazione di rimborso dell’accisa sui litri di gasolio consumati.
Lo precisa l’Agenzia delle Dogane, con una circolare con cui ha fornito indicazioni agli operatori in merito alle novità introdotte dalla Legge n. 51 del 20 maggio 2022 (di conversione del DL 21 marzo 2022 n.21). La legge ha infatti confermato la rideterminazione temporanea delle aliquote di accisa sui carburanti fino all’8 luglio 2022. Le aliquote vigenti fino a tale data sono:
benzina: euro 478,40 per mille litri;
gasolio usato come carburante: euro 367,40 per mille litri;
gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante: euro 182,61 per mille
chilogrammi;
gas naturale usato per autotrazione: euro zero per metro cubo.
Per quanto riguarda il gasolio utilizzato come carburante per l’alimentazione dei veicoli di massa superiore a 7,5 Ton e di classe ambientale Euro 5 ed Euro 6 non si applica l’aliquota ridotta (ex. art. 24-ter del TUA) pari ad euro 403,22 per mille litri di prodotto, in quanto meno favorevole. Conseguentemente l’Agenzia precisa che per il secondo trimestre 2022, non dovrà essere presentata la dichiarazione di rimborso dell’accisa.
Infine, i titolari dei depositi fiscali e gli esercenti dei depositi commerciali di cui agli art. 23 e 25 del TUA, non dovranno più riportare nell’e-DAS l’aliquota di accisa applicata ai quantitativi dei prodotti energetici.
Fonte: Rivista Tir
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