Il Ministero dell’Interno e il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili hanno fornito chiarimenti in merito alla possibilità di ottenere il rilascio del permesso provvisorio di guida (art.126 c.8-bis1 del Codice della Strada).
Il permesso provvisorio può essere rilasciato ai soggetti che devono sottoporsi a una visita presso la commissione medica locale per la verifica dei requisiti psico-fisici per rinnovare la patente purché la suddetta visita non sia conseguenza immediata e diretta dell’ordinanza prefettizia di sospensione della patente per guida sotto l’influenza di alcol o di sostanze stupefacenti (adottata ai sensi degli artt. 186 co. 8 o 187 co. 6 CDS).
In sostanza, quindi, non può e non deve essere rilasciato quando il conducente si deve sottoporre a visita presso una CML come conseguenza immediata e diretta dell’ordinanza del prefetto di cui sopra.
Tali visite, che sono finalizzate alla revisione dei requisiti di idoneità psico-fisica alla guida, non possono definirsi di rinnovo di validità della patente e, anche sotto questo profilo, non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 126 comma 8-bis CdS.
Fonte: Rivista Tir
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