La Direzione Generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto del Mima ha fornito disposizioni in merito al rilascio delle autorizzazioni in deroga a favore delle imprese di autotrasporto stabilite in Russia e Bielorussia.
Lo scorso aprile, infatti, l’Unione europea ha introdotto il divieto per le imprese di trasporto su strada russe e bielorusse di trasportare merci all’interno del territorio dell’Unione, anche in transito.
È tuttavia consentito, previo rilascio di specifica autorizzazione, il trasporto di merci da parte di un'impresa di trasporto su strada stabilita in Russia o in Bielorussia nel caso in cui si tratti di: prodotti energetici (gas, petrolio e derivati della raffinazione) o siderurgici; prodotti farmaceutici, medici e alimentari; aiuti umanitari; beni necessari al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Unione e degli Stati membri in Russia o in Bielorussia; beni culturali.
Il Ministero ha quindi precisato che la domanda di autorizzazione deve essere presentata dall'importatore o esportatore stabilito nel territorio doganale dell'Unione per conto del vettore stabilito in Russia o Bielorussia.
Nella domanda il richiedente è tenuto ad indicare: l'impresa di trasporto; gli estremi dell’autorizzazione bilaterale in possesso dell’impresa di trasporto; i veicoli stradali che eseguono il trasporto, inserendo i dati di immatricolazione e i relativi certificati di omologazione; le modalità di effettuazione del trasporto, specificando se lo stesso avviene utilizzando il solo autocarro o anche un rimorchio, se la merce è trasportata in un container o alla rinfusa; la data prevista per il trasporto;
la descrizione delle merci trasportate con i relativi codici doganali.
La domanda, compilata secondo il modello allegato alla circolare, dovrà essere firmata digitalmente e inviata, unitamente al documento di identità del richiedete e alla ricevuta dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo da 16,00 euro, all’indirizzo e-mail: div7.dgssa@mit.gov.it.
Il Ministero approverà la domanda controfirmandola digitalmente e rinviandola all’indirizzo del richiedente.
L’autotrasportatore (russo o bielorusso) dovrà tenere a bordo del veicolo l’originale dell’autorizzazione bilaterale rilasciata dal Paese di stabilimento, nonché l’autorizzazione in deroga concessa dal Mims, sia in formato digitale che cartaceo.
Fonte: Rivista Tir
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