Con una circolare del 7 settembre, il Ministero dell’Interno ha spiegato le modifiche al Codice della Strada introdotte nella fase di conversione in Legge del Decreto Infrastrutture, ovvero il DL 68/2022.
La Legge ha modificato l’art. 167 del CdS ridisegnando la disciplina relativa alla verifica della massa dei veicoli a motore e rimorchi al trasporto di cose. “Rispetto alla precedente formulazione della norma – scrive il Ministero dell’Interno - ai fini del calcolo della massa di un veicolo, non dovrà più essere applicata la franchigia del 5% rispetto al peso massimo autorizzato nella carta di circolazione, ma una tolleranza rispetto alla misurazione eseguita con uno strumento di pesatura. Tale tolleranza si applicherà riducendo del 5% la risultanza dello strumento di misura se questo è di tipo statico, e del 10% se è di tipo dinamico. Sebbene tale nuova formulazione faccia riferimento alla verifica della massa eseguita attraverso strumenti di misurazione (pese statiche o dinamiche), si ritiene che il principio debba essere applicato anche in caso di accertamento della massa attraverso la verifica dei documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. In considerazione dell'espresso richiamo del comma 12 contenuto nel comma 1-bis, anche in tali casi, dovrà essere applicata una tolleranza del 5% al valore rilevato dalla lettura dei predetti documenti”.
Le modifiche hanno interessato anche il comma 2-bis, che disciplina l'eccedenza di peso dei veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, che hanno massa complessiva a pieno carico superiore a 10 tonnellate. “Rispetto alla precedente formulazione, che prevedeva un'eccedenza fino al 15% del peso indicato in carta di circolazione, questi veicoli possono circolare con un'eccedenza fissa di una tonnellata. Resta ferma, anche in questi casi, l'applicazione della tolleranza suindicata. Pertanto, ai fini dell'applicazione delle sanzioni, la franchigia di 1 una tonnellata va applicata sul valore di peso ottenuto a seguito della tolleranza.
Medesima disciplina è prevista per i veicoli con massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 tonnellate. Resta ferma, anche in questi casi, l'applicazione della tolleranza del 5% o 10%, ma le sanzioni si applicano in ragione dell'eccedenza calcolata sul valore percentuale e non sul valore assoluto. Con la modifica del comma 3-bis, che disciplina i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 1O tonnellate, ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, l'eccedenza di peso ammissibile rispetto a quella indicata nella carta di circolazione è stata ridotta al 10% rispetto al 15% previsto nella precedente formulazione. Anche in questo caso, ai fini dell'applicazione delle sanzioni, la franchigia del 10% va applicata sul valore di peso ottenuto a seguito della tolleranza.
L'applicazione della tolleranza del 5% o del 10% è prevista anche per l'eccedenza di peso dei veicoli complessi (autotreni e autoarticolati), disciplinata dal nuovo comma 5.
Con la modifica del comma 10 è stato ridotto al 5%, rispetto al 10% previsto dalla precedente formulazione, l'eccedenza di peso oltre la quale è prevista la riduzione del carico per la prosecuzione del viaggio. Ai fini dell'applicazione di questa prescrizione, il calcolo della percentuale di eccedenza di peso rispetto a quanto indicato nella carta di circolazione, è riferito al peso accertato dopo aver applicato la tolleranza di cui al comma 1-bis e l'eventuale franchigia di cui ai commi 2-bis e 3-bis.
Il comma 12 è stato modificato in funzione dell'introduzione del comma 12-bis che introduce la possibilità di accertare la massa dei veicoli anche attraverso pese di tipo dinamico in dotazione agli organi di polizia, che devono essere preventivamente omologate o approvate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
Infine, si sottolinea che l'applicazione della nuova tolleranza legale sul peso effettivamente accertato trova applicazione ai soli fini dell'accertamento delle violazioni previste dall'art. 167 e non pregiudica l'applicazione della tolleranza strumentale qualora prevista dal costruttore dello strumento utilizzato per la pesatura.”
La circolare si sofferma anche sulle altre novità introdotte nel CdS, tra le quali:
Art. 61 (sagoma limite). “Si prevede la possibilità che i veicoli, sia isolati sia complessi, equipaggiati con cabine allungate o con dispositivi aerodinamici, possano superare la lunghezza totale prevista dallo stesso articolo 61. Tali cabine allungate o dispositivi aerodinamici devono comunque rispondere ai requisiti di omologazione previsti dalla normativa europea. Per quanto riguarda le cabine allungate, l'aumento delle dimensioni è compreso nei requisiti di omologazione riferiti ai veicoli stessi e sono indicati sulla carta di circolazione. Per i dispositivi aerodinamici, invece, non occorre l'aggiornamento della carta di circolazione/DU e gli stessi possono essere installati sui veicoli a condizione che rispettino le prescrizioni previste dalle norme europee.
È previsto, inoltre, che questi dispositivi debbano essere piegati, ritratti o rimossi quando è a rischio la sicurezza stradale o in presenza di utenti vulnerabili (pedoni e ciclisti) quando la strada ha un limite di velocità uguale o inferiore a 50 km/h. In mancanza si ritiene applicabile la sanzione prevista dal comma 7 dello stesso articolo 61. Si segnala, infine, che sullo stesso veicolo possono essere contemporaneamente installate sia una cabina allungata che i dispositivi aerodinamici”.
Art. 116 (patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore). Viene estesa la possibilità di ottenere la CQC, anche ai titolari di patente speciale delle categorie C1E, CE, D1, D1E, D e DE.
Art 203 (ricorso al prefetto). “Si introduce la possibilità di riscuotere le somme di sanzioni non pagate entro cinque anni per violazioni commesse con veicoli immatricolati all'estero, quando non è stato possibile procedere all'iscrizione a ruolo o riscuotere le somme in altro modo, per difficoltà oggettive che possono essere legate, ad esempio, al fatto che il soggetto tenuto al pagamento è sconosciuto o è privo del codice fiscale, per l'impossibilità di procedere alla notifica del verbale ecc. In questi casi, obbligato al pagamento della sanzione dovuta è il conducente che viene trovato alla guida del medesimo veicolo di cui sopra, con applicazione delle procedure di cui all'art. 207. Tale norma, tuttavia, non è direttamente applicabile perché subordinata all'emanazione di un decreto interministeriale che stabilisca le procedure di riscossione e di attribuzione delle somme riscosse ai soggetti cui spettano i proventi delle sanzioni.”
Fonte: Rivista Tir
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