In seguito alla richiesta di chiarimenti da parte degli enti che rilasciano il permesso di esenzione d’esame per la guida di veicoli per il trasporto internazionale, il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili è tornato sull’argomento dell’accesso alla professione.
Il Mims ha infatti ribadito la dispensa dall’esame di idoneità̀ professionale per il trasporto internazionale per i soggetti che abbiano ricoperto l’incarico di gestori dei trasporti di una o più imprese che hanno in disponibilità esclusivamente veicoli o complessi veicolari aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 2,5 ton e fino a 3,5 tonnellate, a condizione che tali soggetti dimostrino di aver svolto le relative funzioni per un periodo continuativo di 10 anni precedenti il 20 agosto 2020.
Come già detto, le richieste di chiarimento erano giunte dagli enti preposti al rilascio dell’attestato (Provincia, Città metropolitana o Regione/Provincia autonoma, territorialmente competente in base alla residenza del soggetto richiedente), in merito all’accertamento della veridicità della dichiarazione relativa al possesso del requisito decennale. Il Mims ha dunque predisposto un nuovo allegato contenente l’ammonimento penale nella dichiarazione resa dal richiedente e ribadito che restano possibili i controlli a campione in misura proporzionale al rischio e all’entità dei benefici.
Si ricorda che l’attestato valido anche per il trasporto internazionale ad un soggetto già titolare di attestato per il solo trasporto nazionale, presuppone il ritiro di tale ultimo attestato.
Fonte:Rivistatir
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