Lo scorso agosto il Decreto legislativo n.134 ha adeguato la norma italiana al Regolamento europeo che disciplina la sanità animale con disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali.
Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il Ministero della Salute ha emesso una prima circolare esplicativa per disciplinare il periodo transitorio.
Fra le principali disposizioni, il decreto ha recepito le regole concernenti il Sistema di identificazione e registrazione (I&R).
Il provvedimento adegua e coordina alle disposizioni del Regolamento europeo il sistema vigente di identificazione e registrazione (sistema I&R) relativo agli stabilimenti, agli operatori e agli animali detenuti.
Il Ministero della Salute viene identificato quale autorità competente veterinaria centrale, responsabile del coordinamento delle autorità competenti regionali e locali in materia di programmazione ed esecuzione dei controlli e di altre attività ufficiali.
La circolare precisa che si definisce “operatore” qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile - anche se temporaneamente - di qualsiasi animale; lo “stabilimento” è qualsiasi luogo, anche all’aperto, in cui sono detenuti animali o materiale germinale, pure se temporaneamente.
Il decreto legislativo considera responsabili del funzionamento del sistema (I&R), tra le altre figure coinvolte anche l’operatore e il trasportatore, relativamente agli adempimenti, e il fornitore dei mezzi di identificazione degli animali.
Prima di iniziare l’attività, gli operatori degli stabilimenti dove sono detenuti gli animali o il materiale germinale, quelli in cui si effettuano operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento, e i trasportatori devono provvedere alla registrazione.
La circolare ricorda che gli stabilimenti registrati e riconosciuti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo in oggetto sono considerati conformi e soggetti agli obblighi previsti dal regolamento.
Inoltre, l'operatore registrato deve garantire per la sua attività:
Per gli operatori delle stalle di transito è necessario informare la permanenza di ogni animale introdotto per un massimo di trenta giorni.
Il provvedimento regola anche la disciplina del registro nazionale degli operatori e degli stabilimenti nella Banca Dati Informatizzata Nazionale (BDN) e i relativi adempimenti obbligatori.
In caso di furto, smarrimento o ritrovamento degli animali detenuti oppure del documento di identificazione individuale e dei mezzi di identificazione detenuti, l'operatore o il suo delegato devono dare comunicazione alla ASL 48 ore dalla scoperta dell'evento, unendo alla comunicazione copia della denuncia. Nel caso di equini registrati, la comunicazione è fatta anche all'organismo competente al rilascio del documento di identificazione dell'equino.
In caso di morte, smarrimento o furto dell'animale, l'operatore deve consegnare il documento d’identificazione individuale, se previsto dal regolamento, entro trenta giorni dall'evento all’ASL o all'organismo di rilascio competente per la verifica, invalidazione e distruzione.
L’inosservanza di specifiche disposizioni del decreto prevede sanzioni amministrative:
Fonte: Rivistatir
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