Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha fornito chiarimenti sull’applicazione del regime della responsabilità solidale del committente con l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori, evidenziando che se l’appalto “ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili”.
Il contratto di servizi logistici rientra, infatti, nell’ambito del contratto di appalto con conseguente applicazione della relativa disciplina. Per cui, se tra le prestazioni del contratto di servizi logistici rientra il trasferimento di cose da un luogo ad un altro, anche a quest’ultima attività si applica il regime di solidarietà del contratto di appalto.
Già con una circolare del luglio scorso, lo stesso dicastero aveva ritenuto applicabile il regime della solidarietà dell’appalto.
Fonte:Rivistatir
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